Le modifiche al Testo Unico della Sicurezza D. Lgs. 81/08 introdotte dalla Legge 85/2023

La Legge n. 85/2023, approvata il 3 luglio 2023, ha apportato importanti modifiche al Decreto Legislativo n.81/2008, noto come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. Queste modifiche mirano a promuovere l’inclusione sociale e garantire l’accesso al mondo del lavoro, nonché a migliorare la sicurezza sul posto di lavoro.

NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono nominare il medico competente non solo quando presenti rischi che necessitano di sorveglianza sanitaria, ma anche quanto previsto dalla valutazione dei rischi.

L’obbligo di sorveglianza sanitaria non è, quindi, più connesso solamente ai rischi per i quali vi è una esplicita previsione normativa ma si estende a tutti i rischi per i quali la stessa venga ritenuta necessaria sulla base del DVR.

Questa misura è fondamentale per garantire la salute dei lavoratori e prevenire malattie professionali e infortuni correlati al lavoro.

NUOVI OBBLIGHI E FACOLTÀ DEL MEDICO COMPETENTE

Articolo 25 – Obblighi del medico competente

Viene introdotto un nuovo “doppio” obbligo al medico competente:

  • ottenere la cartella sanitaria che viene rilasciata al lavoratore dal medico competente del precedente datore di lavoro (ai sensi dell’art 25 comma 1 lettera e) ai fini del giudizio di idoneità (regolato all’art 41 comma 2 lettera a)
  • indicare un sostituto in caso di impedimento grave e per motivate ragioni

Occorre ricordare quanto prevede il comma e di questo articolo 25 a carico del medico competente:

“e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto”.

SANZIONI PER IL MEDICO COMPETENTE

Art. 25, c. 1, lett. e), primo periodo: arresto fino a un mese o ammenda da 245,70 a 982,81 euro [art. 58, c. 1, lett. a)]

L’articolo 25 ha stabilito nuovi obblighi per il Medico Competente riguardanti la richiesta di copia della cartella sanitaria e di rischio al lavoratore, nonché la comunicazione scritta al datore di lavoro in caso di impedimento (Articolo 14). Queste misure migliorano il monitoraggio e la valutazione della salute dei lavoratori, contribuendo a una maggiore prevenzione e cura delle condizioni mediche dei dipendenti.

NUOVO OBBLIGO PER I COMPONENTI DELL’IMPRESA FAMILIARE E I LAVORATORI AUTONOMI

Articolo 21 – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi

I componenti dell’impresa familiare e i lavoratori autonomi sono chiamati al rispetto delle norme del Titolo IV (Cantieri temporanei o mobili). Oltre che utilizzare le attrezzature di lavoro conformi alle diposizioni di cui al Tiolo III del TU Sicurezza, il lavoratore autonomo è adesso obbligato ad adottare idonee opere provvisionali prevista nel titolo IV.

L’articolo 21 ha introdotto un nuovo obbligo per i componenti dell’impresa familiare e i lavoratori autonomi, che devono utilizzare attrezzature di lavoro conformi alle norme di sicurezza (Articolo 14). Questa disposizione mira a garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di impiego.

Questa disposizione non toglie al committente/appaltante l’obbligo di verificare i requisiti professionali del lavoratore autonomo a cui commissionerà/appalterà il lavoro comprendendo anche la capacità professionale di allestire l’opera provvisionale.

MONITORAGGIO SULLA FORMAZIONE: CONTRASTO AI FALSI ATTESTATI

Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

L’articolo 37 ha introdotto la necessità di accordi Stato-Regioni per definire la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria per i lavoratori (Articolo 14). Questa misura è cruciale per garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro, evitando l’uso di falsi attestati.

Il nuovo accordo della Conferenza Stato Regioni dovrà individuare anche le modalità di monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione ed il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, non solo da parte dei soggetti destinatari della formazione stessa, ma anche da parte dei soggetti erogatori.

SOGGETTI PRIVATI ABILITATI ALLE VERIFICHE PERIODICHE

Articolo 71 – Obblighi del datore di lavoro [attrezzature]

Semplificata la procedura delle verifiche nel caso di prima verifica, il datore di lavoro si avvale in prima istanza dell’INAIL e in seconda istanza (“trascorsi inutilmente 45 gg dalla richiesta”) di soggetti pubblici o privati abilitati; per le verifiche periodiche il datore di lavoro sceglie liberamente di avvalersi delle ASL o dei soggetti pubblici o privati abilitati. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza.

I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente

L’articolo 71 ha ampliato i soggetti abilitati per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, consentendo al datore di lavoro di avvalersi di altri soggetti pubblici o privati oltre all’INAIL (Articolo 14). Questa disposizione aumenta le opzioni a disposizione dei datori di lavoro per valutare lo stato di conservazione e l’efficienza delle attrezzature utilizzate nei luoghi di lavoro.

OBBLIGHI DEI NOLEGGIATORI E DEI CONCEDENTI IN USO

Articolo 72 – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati all’utilizzo.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sanzioni per il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso

Art. 72: sanzione amministrativa pecuniaria da 921,38 a 3.316,96 euro [art. 87, c. 7]

L’articolo 72 ha introdotto obblighi per i noleggiatori e i concedenti in uso di attrezzature di lavoro, richiedendo loro di attestarne il buono stato di conservazione e acquisire una dichiarazione del datore di lavoro che attesti la formazione e l’addestramento specifico dei lavoratori incaricati del loro uso (Articolo 14). Questo garantirà un uso sicuro delle attrezzature da parte dei lavoratori.

OBBLIGO DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PER L’USO DI ATTREZZATURE

Articolo 73 – Informazione, formazione e addestramento

Viene introdotto un nuovo comma.

4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.

Il mancato adempimento è sanzionato dal nuovo art 87.

RIASSUMENDO

La Legge n. 85/2023 rappresenta un importante passo avanti nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le modifiche apportate al Decreto Legislativo n. 81/2008 introducono nuove misure di protezione per i lavoratori, garantendo un ambiente di lavoro più sicuro e promuovendo l’inclusione sociale nel mondo del lavoro.

L’introduzione dell’obbligo di nominare un medico competente e la valutazione dei rischi aiutano a prevenire potenziali malattie professionali e incidenti. Allo stesso modo, i nuovi obblighi imposti ai lavoratori autonomi e alle attrezzature da utilizzare contribuiscono a creare un ambiente lavorativo più conforme alle norme di sicurezza.

La riforma della formazione dei lavoratori è un aspetto cruciale, poiché contrasta l’uso di falsi attestati e promuove una cultura della prevenzione e della sicurezza. Inoltre, l’ampiamento del numero di soggetti abilitati per le verifiche periodiche delle attrezzature aumenta la flessibilità e l’efficienza nell’assicurare l’integrità di tali strumenti di lavoro.

La nuova normativa non trascura l’importanza dell’addestramento dei lavoratori nell’uso di attrezzature particolari, rendendo il datore di lavoro direttamente responsabile della formazione dei propri dipendenti.

In conclusione, la Legge n. 85/2023 è un passo significativo verso una maggiore tutela dei diritti dei lavoratori e una maggiore sicurezza sul posto di lavoro. Implementando queste modifiche, si promuove un ambiente lavorativo più inclusivo e si contribuisce a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in Italia.

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