CONAI: Novità del 2024

Novità CONAI: è stata pubblicata la Guida CONAI aggiornata a Gennaio 2024 che dettaglia le disposizioni per la corretta applicazione del contributo ambientale sugli imballaggi per l’anno in corso.

Si ricorda che, essendo il Regolamento CONAI una normativa nazionale, i termini “importazione” ed “esportazione” si riferiscono agli atti in entrata e in uscita dal territorio italiano.

Di seguito riportiamo le principali novità.

VALORI 2024 DEL CONTRIBUTO CONAI

A partire dal 01/04/2024 entreranno in vigore i nuovi importi del contributo ambientale CONAI che prevedono:

  • un aumento del contributo per gli imballaggi di Alluminio, Carta e Plastica
  • una diminuzione del contributo per gli imballaggi in bioplastica compostabile

Riportiamo in seguito le tabelle riassuntive degli importi previsti per tipologia di imballaggio:

IMBALLAGGI IN ALLUMINIO

MATERIALECAC IN VIGORE FINO AL 31 MARZO 2024 (EURO/t)CAC IN VIGORE DAL 1° APRILE 2024 (EURO/t)
Alluminio712

IMBALLAGGI IN CARTA

MATERIALECAC IN VIGORE FINO AL 31 MARZO 2024 (EURO/t)CAC IN VIGORE DAL 1° APRILE 2024 (EURO/t)
Fascia 13565
Fascia 25585
Fascia 3145175
Fascia 4275305

IMBALLAGGI IN PLASTICA

MATERIALECAC IN VIGORE FINO AL 31 MARZO 2024 (EURO/t)CAC IN VIGORE DAL 1° APRILE 2024 (EURO/t)
Fascia A1.12024
Fascia B1.120224
Fascia B1.220233
Fascia B2.1350441
Fascia B2.2477589
Fascia B2.3555650
Fascia C560655
Plastica biodegradabile e compostabile170130

Dal 1° aprile 2024 ci sarà una modifica anche nella classificazione di alcune tipologie di imballaggi che cambieranno la loro fascia di appartenenza. In particolare:

  • le vaschette in XPS passeranno dalla fascia C alla B2.3
  • gli imballaggi rigidi in PP con etichette coprenti, in qualunque polimero, passeranno dalla fascia B2.2 alla B2.1
  • le bottiglie, i barattoli ed i flaconi in PET opachi e/o con etichetta coprente non punzonata, passeranno dalla fascia B2.3 alla B2.2.

IMPORT IMBALLAGGI PIENI – PROCEDURA SEMPLIFICATA MEDIANTE CALCOLO FORFETARIO SUL FATTURATO DELL’ANNO PRECEDENTE (MODULO 6.2)

I valori 2024 di riferimento per l’applicazione delle procedure semplificate per la fornitura di beni imballati provenienti da fuori Italia, cosiddetti “imballaggi pieni”, sono i seguenti:

  • per importazioni di prodotti alimentari imballati – calcolo forfetario in base ad un’unica percentuale sul valore complessivo delle merci imballate: 0,11% dal 1° gennaio 2024 che passerà a 0,15% a partire dal 1° aprile 2024;
  • per importazioni di prodotti NON alimentari imballati – calcolo forfetario in base ad un’unica percentuale sul valore complessivo delle merci imballate: 0,06% dal 1° gennaio 2024 che poi passerà a 0,15% a partire dal 1° aprile 2024;
  • calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci – forfait tara: 69 euro/tonnellata dal 1° gennaio 2024 che poi passerà a 98 euro/tonnellata a partire dal 1° aprile 2024.

In alternativa, la fornitura di merci imballate/imballaggi pieni provenienti da fuori Italia da parte di aziende con fatturato fino a 2.000.000 di euro può essere gestita anche con la procedura che determina il contributo ambientale dovuto a CONAI sulla base del fatturato di cui all’anno precedente. I dettagli della procedura e le nuove fasce di contributo per il 2024 sono illustrate a pagina 69 della Guida CONAI riportata in allegato.

PROCEDURA SEMPLIFICATA PER ETICHETTE ALLUMINIO, CARTA, PLASTICA (CALCOLO FORFETARIO – MODULO 6.14)

Le novità CONAI tra cui le nuove aliquote 2024 sono dettagliate dalla Guida CONAI riportata in allegato, alla pagina 252 e seguenti

EXPORT DI IMBALLAGGI VUOTI E/O PIENI

Nel capitolo “Esportazioni” vengono descritte cinque procedure valide per compensare o esentare il contributo ambientale delle attività di esportazione di imballaggi al di fuori dell’Italia.

Ricordiamo in particolare che la procedura descritta al paragrafo 7.5, che si applica solo alla merce completamente imballata/imballata, è stata aggiornata per aumentare il numero di soggetti per i quali tale procedura può essere utilizzata, e che la procedura descritta al paragrafo 7.4 è stata finora applicato solo agli imballaggi vuoti, ma ora esteso anche alla merce imballata/imballo pieno, semplificando di fatto la gestione delle spedizioni fuori dall’Italia. Al riguardo, è necessario verificare il rispetto di tutti gli adempimenti indicati nella Circolare CONAI 2021, ora debitamente aggiornata, allegata.

NOVITÀ PER GLI IMBALLAGGI IN “CELLOPHANE”

Con il termine generico “cellophane” si intendono gli imballaggi risultanti dalla modificazione chimica della cellulosa (materiale plastico o bioplastico) o fisica (es. cellulosa rigenerata); per quanto riguarda le richieste di chiarimenti pervenute al Consorzio riguardo tali materiali a partire dal 1° aprile 2024:

  • Si applica il contributo CONAI alla bioplastica se l’imballaggio è conforme alla norma UNI EN 13432:2002, biodegradabile e compostabile
  • Si applica il contributo CONAI sulla plastica nel caso in cui gli imballaggi in plastica non presentino le proprietà indicate al punto precedente
  • Se l’imballo è costituito da cellulosa rigenerata non verrà applicato alcun contributo CONAI (a prescindere dalla biodegradabilità) in quanto tale materiale non rientra nella copertura del Sistema Consortile CONAI – Consorzi di Filiera 

Per maggiori dettagli si rimanda alla Guida in allegato.

Si ricorda infine che tutti i moduli CONAI e i modelli di Dichiarazione (autoproduttori, esenzioni, ecc…) devono essere inviati al Consorzio esclusivamente attraverso l’apposito servizio “Dichiarazioni on line” sul sito del CONAI Modulistica 2023 | Conai – Consorzio Nazionale Imballaggi

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