A partire dal 1 febbraio 2024 è disponibile sul Registro transitorio CBAM (https://www.adm.gov.it/portale/cbam-carbon-border-adjustment-mechanism) una nuova funzionalità che consente ai soggetti obbligati di chiedere la presentazione posticipata della prima relazione CBAM; sarà possibile quindi usufruire di 30 giorni supplementari, rispetto alla scadenza del 31 gennaio 2024, per inviare il rapporto relativo al quarto trimestre 2023, senza incorrere in sanzioni.
Inoltre, in data 22 Dicembre 2023, la Commissione Europea ha pubblicato un documento che contiene i valori predefiniti che possono essere utilizzati per il calcolo delle emissioni incorporate nelle merci importate, nei casi in cui i dichiaranti non dispongano dei dati relativi alle emissioni effettive.
CALCOLO DELLE EMISSIONI NELLA FASE TRANSITORIA
La Commissione Europea ha pubblicato in data 22 Dicembre 2023 un documento (Default values for the transitional period of the CBAM between 1 October 2023 and 31 December 2025) che contiene i valori predefiniti che possono essere utilizzati per il calcolo delle emissioni incorporate nelle merci importate (ad eccezione dell’energia elettrica), nei casi in cui i dichiaranti non dispongano dei dati relativi alle emissioni effettive.
I valori verranno periodicamente aggiornati dalla Commissione Europea sulla base dei dati raccolti durante il primo periodo di riferimento e dei feedback che la Commissione riceverà dai produttori comunitari ed extracomunitari di merci CBAM.
I valori predefiniti, espressi in tonnellate di CO2 per tonnellata di prodotto, si applicano alle merci indipendentemente dal paese di origine e possono essere utilizzati solamente durante il periodo transitorio.
Nello specifico, i valori predefiniti potranno essere utilizzati:
- per le prime 3 relazioni trimestrali e quindi fino al 31 luglio 2024 (termine per la presentazione della relazione relativa al secondo trimestre del 2024), senza limiti quantitativi;
- a partire dal terzo trimestre del 2024 e fino alla fine del periodo transitorio (31 dicembre 2025), solo per i cosiddetti “beni complessi” (ovvero i beni CBAM prodotti con l’utilizzo di precursori anch’essi soggetti al CBAM) ed entro il limite del 20% delle emissioni totali incorporate.
Infine, si ricorda che:
- il dichiarante CBAM può modificare la relazione CBAM già presentata entro 2 mesi dalla fine del trimestre di riferimento;
- per i primi due periodi di riferimento (quarto trimestre del 2023 e primo trimestre del 2024), il dichiarante può modificare le relazioni presentate fino al termine per la presentazione della terza relazione CBAM. Ne consegue che le relazioni trimestrali da presentare entro il 31 gennaio 2024 ed il 30 aprile 2024 potranno essere corrette fino al 31 luglio 2024.
Il documento ufficiale della Commissione Europea è disponibile cliccando sul tasto Download.
Per approfondimenti relativi al CBAM si rimanda all’articolo riportato in seguito: