In data 20 febbraio 2024, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (UE) n. 2024/573 del 7 febbraio 2024 che modifica la Direttiva (UE) 2019/1937 e abroga il regolamento (UE) n. 517/2014.
Come riportato nella nostra newsletter del 26 marzo 2024, a cui si rimanda per approfondimenti, il Regolamento è un passo avanti verso gli obiettivi climatici dell’UE per il 2030 e per la neutralità climatica entro il 2050; si prefigge di raggiungere entro il 2050 l’obiettivo di eliminare ulteriori 500 milioni di tonnellate di emissioni di CO2.
Obiettivi del Regolamento UE 2024/573:
In particolare, il Regolamento punta a:
- eliminare l’uso degli idrofluorocarburi (HFC), i gas fluorurati più comuni, entro il 2050:
- ridurre gli HFC immessi in commercio nell’UE del 95 % rispetto ai livelli del 2015;
- limitare l’uso di tutti i gas fluorurati nelle apparecchiature in cui sono disponibili alternative rispettose del clima, come le pompe di calore, i commutatori per la trasmissione dell’energia o i prodotti utilizzati nel settore sanitario;
- ridurre le emissioni di gas fluorurati e ODS (Sostanze lesive dello strato di ozono) dalle schiume isolanti nei vecchi edifici e in quelli in fase di ristrutturazione;
- esclude dalle esportazioni le apparecchiature obsolete che utilizzano refrigeranti con un elevato potenziale di riscaldamento globale.
Infine, il Regolamento invita i fabbricanti di prodotti che tradizionalmente utilizzano gas fluorurati a orientare i loro investimenti verso alternative rispettose del clima, ove possibile.
Principali adempimenti:
Il Regolamento è entrato in vigore l’11 marzo 2024, ma sono previste scadenze progressive per l’applicazione dei diversi adempimenti:
- 1° gennaio 2025: obbligo di etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature (art. 12) e assegnazione di quote per l’immissione sul mercato di idrofluorocarburi (art. 17 paragrafo 5);
- 3 marzo 2025: interconnessione del portale F-Gas con lo sportello unico dell’UE per le dogane per l’immissione in libera pratica di cui all’articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 nonché per tutti gli altri regimi di importazione e per l’esportazione (articolo 20, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 23, paragrafo 5).
- 1° gennaio 2026: divieto di utilizzo diF-gas con GWP pari o superiore a 2500 per l’assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2032, sarà comunque possibile utilizzare Fgas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;
- 31 dicembre 2027: obblighi di finanziamento (previsti nell’ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore) per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) dovranno includere anche finanziamento del recupero, del riciclo, della rigenerazione o della distruzione degli F-gas provenienti dalle apparecchiature che contengono tali gas e che sono state immesse in commercio dopo l’entrata in vigore del Regolamento, di cui agli articoli 12 e 13 della direttiva 2012/19/UE;
- 1° gennaio 2032: divieto di utilizzo diF-gas con GWP pari o superiore a 750 per l’assistenza o la manutenzione di apparecchiature fisse di refrigerazione, ad eccezione dei chillers (refrigeratori). Per tali apparecchiature sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 750 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati
Regolamenti di Esecuzione
Come previsto dal Regolamento UE 2024/573, ad inizio settembre sono stati emanati 2 Regolamenti di Esecuzione, che riportano i dettagli esecutivi relativi ad etichettatura degli FGAS e modalità di comunicazione:
- Regolamento n.2024/2174 del 2 settembre 2024
- Regolamento n.2024/2195 del 4 settembre 2024
I Regolamenti sono obbligatori in tutti gli elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.
Regolamento n. 2024/2174 del 2 settembre 2024
Il regolamento (che abroga il Regolamento di Esecuzione n. 2068/2015) riporta le modalità di applicazione del Regolamento UE 2024/573 per quanto riguarda il formato delle etichette per determinati prodotti e apparecchiature contenenti FGAS, stabilendo nel dettaglio le informazioni che devono essere indicate sull’etichetta, la posizione della stessa e diciture obbligatorie da riportare in caso di usi specifici.
In particolare, sono previste le seguenti novità :
- l’etichetta deve recare la seguente dicitura: «contiene gas fluorurati a effetto serra»;
- le informazioni devono risaltare in modo nitido sullo sfondo dell’etichetta
- in caso di informazioni aggiunte in un’etichetta esistente, le dimensioni dei caratteri non devono essere inferiori alle dimensioni minime delle altre informazioni presenti;
- il peso degli F-Gas deve essere espresso in kg o grammi, mentre la CO2 equivalente deve essere espressa in tonnellate (t), utilizzando i valori del potenziale di riscaldamento globale (GWP) elencati negli allegati I, II e III del Reg. (UE) 2024/573;
- se l’apparecchiatura è precaricata con F-Gas e tale gas può essere aggiunto, in un luogo diverso dal sito di produzione, senza che la quantità totale risultante sia indicata dal fabbricante, l’etichetta riporta la precarica e prevede uno spazio in cui il fornitore o l’installatore dell’apparecchiatura inserisce, prima della messa in funzione, la quantità di F-Gas aggiunta e la quantità totale risultante.
Il Regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Regolamento n. 2024/2195 del 4 settembre 2024
Il regolamento (che abroga il Regolamento di Esecuzione n. 1191/2014) stabilisce il formato delle comunicazioni di cui all’art. 26 del Regolamento UE 573/2024, vale a dire le comunicazioni da parte delle imprese che, nel corso dell’anno civile, hanno:
- prodotto, importato o esportato o idrofluorocarburi o quantitativi superiori a 1 tonnellata metrica o a 100 tonnellate di CO2 equivalente di altri gas fluorurati a effetto serra;
- distrutto idrofluorocarburi o quantitativi di altri gas fluorurati a effetto serra superiori a 1 tonnellata metrica o a 100 tonnellate di CO2 equivalente;
- usato 1 000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato I come materia prima;
- immesso sul mercato, in prodotti e apparecchiature, 10 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di idrofluorocarburi o 100 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di altri gas fluorurati a effetto serra;
- ricevuto quantitativi di idrofluorocarburi di cui all’articolo 16, paragrafo 2;
- immesso sul mercato idrofluorocarburi ai fini della produzione di inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici.
Nell’Allegato al Regolamento si riportano le unità di misura, i gas interessati, il livello di dettaglio, le scadenze ed il nuovo formato per le suddette comunicazioni.
Le comunicazioni vanno indirizzate alla Commissione e sono effettuate tramite il portale F-Gas.
Entrata in vigore del regolamento: 25/09/2024