LEGGE 34/2026: LE NOVITÀ SU SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

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È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2026 la Legge 34/2026 (Legge PMI), che introduce importanti modifiche al D.Lgs. 81/2008. Le novità sulla sicurezza sul lavoro nel 2026 introdotte dalla Legge 34/2026 apportano modifiche rilevanti al D.Lgs. 81/2008, con impatti concreti su formazione, smart working, assicurazione dei carrelli elevatori e verifiche delle attrezzature.

L’obiettivo di queste novità della sicurezza sul lavoro nel 2026 puntano a semplificare gli adempimenti senza ridurre i livelli di tutela per lavoratori e imprese.

Carrelli elevatori: chiarimenti sull’assicurazione obbligatoria

La Legge 34/2026 chiarisce definitivamente l’ambito di applicazione dell’assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori, modificando il Codice delle Assicurazioni e superando le incertezze introdotte nel 2023.
I carrelli elevatori non immatricolati, utilizzati esclusivamente all’interno di aree aziendali, stabilimenti o magazzini, non sono più soggetti all’obbligo di RC auto, a condizione che siano coperti da una polizza di responsabilità civile verso terzi diversa da quella obbligatoria.
La norma riporta il quadro regolatorio a una coerenza normativa più aderente alle reali modalità di utilizzo dei mezzi di lavoro interni, riducendo gli oneri per le imprese senza compromettere la tutela dei terzi.

Modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza (MOG)

LCon la modifica all’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008, la Legge 34/2026 introduce un nuovo riferimento ai modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione a microimprese e PMI.
L’INAIL viene incaricato di elaborare tali modelli secondo il principio di proporzionalità degli adempimenti, con l’obiettivo di aumentare i livelli di prevenzione nei contesti aziendali di minori dimensioni.
Resta tuttavia una criticità di coordinamento normativo, poiché procedure semplificate e modelli MOG per le PMI erano già previsti da precedenti disposizioni. Saranno quindi necessari chiarimenti applicativi per evitare sovrapposizioni e incertezze interpretative.

Formazione dei lavoratori durante la Cassa Integrazione (CIG)

La Legge 34/2026 rafforza il ruolo della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevedendone lo svolgimento anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che di riduzione dell’orario.
La partecipazione ai corsi formativi, inclusa la formazione obbligatoria sulla sicurezza, diventa parte integrante delle politiche di sostegno al reddito: il rifiuto ingiustificato del lavoratore comporta la perdita del trattamento di integrazione salariale.
La norma consolida il legame tra prevenzione, competenze e occupabilità, valorizzando la formazione come strumento essenziale di tutela e aggiornamento professionale.

Addestramento e utilizzo delle tecnologie immersive

L’aggiornamento dell’articolo 37 del Testo Unico sulla Sicurezza introduce esplicitamente la possibilità di svolgere l’addestramento dei lavoratori tramite tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale, come realtà aumentata e realtà virtuale.
L’addestramento deve restare pratico, tracciabile e condotto da personale esperto, ma l’apertura alle tecnologie immersive consente alle aziende di integrare strumenti innovativi nei percorsi di prevenzione.
Si tratta più di una legittimazione normativa di pratiche già diffuse che di una rivoluzione, ma rappresenta comunque un segnale di apertura verso nuovi modelli di formazione HSE.

Smart working e salute e sicurezza nel D.Lgs. 81/2008

La Legge 34/2026 inserisce esplicitamente il lavoro agile nel D.Lgs. 81/2008, chiarendo gli obblighi di salute e sicurezza per le prestazioni svolte al di fuori dei locali aziendali.
Il datore di lavoro adempie ai propri obblighi mediante la consegna annuale di un’informativa scritta sui rischi generali e specifici, senza necessità di redigere un DVR per lo smart working né di effettuare valutazioni dei rischi del domicilio del lavoratore.
La norma introduce anche una sanzione specifica per la mancata informativa, rafforzando un impianto già previsto dalla Legge 81/2017 e rendendo più chiaro il perimetro delle responsabilità.

Piattaforme di lavoro elevabili (PLE): verifiche meno frequenti

Importante novità anche in tema di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) passano da una verifica annuale a una verifica triennale.
La modifica dell’allegato VII del D.Lgs. 81/2008 riduce gli oneri amministrativi per le imprese, mantenendo comunque un adeguato livello di controllo sulla sicurezza delle attrezzature utilizzate per i lavori in quota, incluse le applicazioni in ambito agricolo e frutticolo.

Conclusioni

La Legge 34/2026:

  • chiarisce obblighi controversi,
  • riduce alcuni oneri amministrativi,
  • rafforza formazione, informazione e uso delle nuove tecnologie.

È il momento giusto per verificare la conformità normativa, aggiornare le procedure aziendali e rivedere le prescrizioni applicabili.

Resta aggiornato: la sicurezza evolve, la conformità non può aspettare.

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