Bozza definitiva Accordo Stato Regioni in materia di formazione per la sicurezza

L’analisi della “Bozza definitiva dell’Accordo Stato Regioni” del 13 maggio 2024 evidenzia le principali novità e gli aspetti operativi rispetto agli accordi precedenti. Si riportano di seguito i principali cambiamenti in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

ACCORPAMENTO E RIVISITAZIONE DEGLI ACCORDI STATO REGIONE

L’accordo Stato Regione del 2024 mette insieme e semplifica gli accordi precedenti del 2011 e del 2016, togliendo sovrapposizioni e permettendo una maggiore coerenza normativa.

Viene definito un documento unico che fornisce informazioni su durata, contenuti minimi e modalità di formazione per tutti i soggetti obbligati (datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, RSPP, ASPP, ecc.).

Novità: Centralizzazione delle norme in un unico testo, semplificando l’accesso alle informazioni e la loro applicazione pratica.

DURATA E CONTENUTI MINIMI DEI CORSI

Il nuovo accordo modifica le durate e i contenuti minimi specifici per ogni categoria di soggetti e da indicazioni sui contenuti obbligatori per la formazione generale e specifica.

Novità: Aumento delle ore di formazione per alcune categorie, come preposti e dirigenti, date le maggiori necessità di competenza e maggiori responsabilità attribuite; aggiunta di nuovi moduli formativi, come quelli su molestie e violenze nei luoghi di lavoro, e la gestione delle diversità linguistiche.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE

La formazione può essere erogata oltre che in presenza, anche tramite videoconferenza sincrona e modalità e-learning.

Sono state definite specifiche linee guida per gestione e organizzazione delle diverse modalità formative.

Novità: Maggiore flessibilità nelle modalità di erogazione, facilitando l’accesso alla formazione anche in contesti logistici difficili o per lavoratori con orari non standard.

FORMAZIONE SU TEMI SPECIFICI

Il nuovo accordo prevede l’introduzione di nuovi moduli formativi obbligatori su molestie e violenze nei luoghi di lavoro e l’inclusione di ausili per la comprensione linguistica per lavoratori stranieri.

Novità: Formazione obbligatoria estesa a nuovi ambiti, date le crescenti preoccupazioni per la sicurezza e il benessere nei luoghi di lavoro.

TEMPI PER LA COMPLETA ATTUAZIONE DELL’ACCORDO STATO REGIONI

  1. Entrata in vigore: L’Accordo entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
  2. Disposizioni transitorie:
    • Prima applicazione: Entro dodici mesi dall’entrata in vigore, possono essere avviati i corsi previsti dagli accordi Stato-Regioni abrogati, nonché quelli dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo.
    • Conclusione dei corsi per datori di lavoro: I datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione previsto dall’Accordo entro e non oltre 24 mesi dall’entrata in vigore.
    • Formazione pregressa: I percorsi formativi già effettuati in conformità con l’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sono riconosciuti e sono previsti specifici crediti formativi. 

Questi punti garantiscono che ci sia un adeguato periodo di transizione per conformarsi ai nuovi requisiti formativi stabiliti dall’Accordo.

TABELLA DEI PRINCIPALI CORSI PREVISTI DALLA BOZZA DELL’ACCORDO STATO REGIONI

 CorsoDurata del Corso BaseDurata del Corso di AggiornamentoPeriodicità dell’Aggiornamento
Corso per lavoratori (basso rischio)8 ore6 oreQuinquennale
Corso per lavoratori (medio rischio)12 ore6 oreQuinquennale
Corso per lavoratori (alto rischio)16 ore6 oreQuinquennale
Corso per Preposti12 ore6 oreBiennale
Corso per Dirigenti12 ore + 6 ore (modulo cantieri)6 oreQuinquennale
Corso per Datore di Lavoro16 ore + 6 ore (modulo cantieri)6 oreQuinquennale
Corso per Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischiModulo comune:
8 ore

modulo tecnico integrativo:
12 ore
(settore pesca)

16 ore
(altri settori)
8 oreQuinquennale
Corso per Responsabile e Addetto al Servizio di prevenzione e Protezione dai rischiModulo A: 28 ore

Modulo B comune: 48 ore

Modulo C: 24 ore
ASPP: 20 ore

RSPP: 40 ore
Quinquennale con decorrenza dalla data di conclusione del Modulo B comune
Corso per coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori120 ore40 oreQuinquennale
Corso per lavoratori, Datori di Lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati12 ore4 oreQuinquennale
Corso per operatori di attrezzature di lavoroVarieVarieQuinquennale con durata minima di 4 ore
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