È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 aprile la Legge 29 aprile 2024, n. 56. Le modifiche introdotte da questa legge sono entrate in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione, pertanto, con decorrenza 01/05/2024. Tra le modifiche troviamo la PATENTE A PUNTI, sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che entra in vigore a partire dal1° ottobre 2024, obbligatoria per tutti i soggetti che intendono operare nell’ambito di cantieri edili.
COME OTTENERE LA PATENTE A PUNTI
Per ottenere la patente a punti, il responsabile legale dell’impresa o il lavoratore autonomo devono possedere:
- iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 81/08
- adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08
- Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità (DURC)
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
- Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF)
La patente viene rilasciata in formato digitale dalla sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) territorialmente competente e prevede inizialmente 30 punti (o crediti).
Imprese e lavoratori autonomi sono autorizzati a prestare la loro opera presso cantieri temporanei o mobili solamente se nella loro patente sono presenti almeno 15 punti.
PERDITA DI PUNTI
La decurtazione dei punti avviene nel caso di violazioni del D. Lgs 81/08:
- omessa compilazione del documento di valutazione dei rischi: 5 punti decurtati;
- omessa elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione: 3 punti decurtati;
- formazione ai lavoratori non effettuata: 2 punti decurtati;
- mancanza del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile aziendale: 3 punti decurtati;
- piano operativo di sicurezza mancante: 3 punti decurtati;
- omessa fornitura ai lavoratori del dispositivo di protezione contro le cadute dall’alto: 2 punti decurtati;
- assenza di strumenti di protezione verso il vuoto: 3 punti decurtati;
- mancata installazione delle armature di sostegno: 2 punti decurtati;
- realizzazione di opere in prossimità di linee elettriche con omissione disposizioni organizzative idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2 punti decurtati;
- presenza di conduttori nudi in tensione e mancanza di procedure e informazioni adeguate per proteggere i lavoratori: 2 punti decurtati;
- mancanza di impianto di terra, interruttore magnetotermico e differenziale: 2 punti decurtati;
- omessa vigilanza in fase di rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza: 2 punti decurtati;
- inadempienza nella comunicazione all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori per possibile rischio di esposizione all’amianto: 1 punti decurtati;
- omessa valutazione dei rischi derivanti dal ritrovamento di ordigni bellici inesplosi (articolo 28): 3 punti decurtati;
- valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche non effettuata: 3 punti decurtati;
- omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate come previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101: 3 punti decurtati;
- valutazione del rischio di annegamento non effettuata: 2 punti decurtati;
- omessa valutazione dei rischi inerenti allo svolgimento di lavori in pozzi, sotterranei e gallerie: 2 punti decurtati;
- mancata valutazione dei rischi inerenti all’utilizzo di esplosivi: 3 punti decurtati,
- omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento come descritti nel regolamento del decreto del 14 settembre 2011, n. 177: 1 punti decurtati;
- infortunio del lavoratore dipendente provocato o collegato alla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni che provoca la sua astensione dal lavoro per oltre 60 giorni: 5 punti decurtati;
- infortunio del lavoratore dipendente provocato o collegato alla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni che ne causa la parziale inabilità permanente al lavoro: 8 punti decurtati;
- infortunio del lavoratore dipendente provocato o collegato alla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni che ne causa la assoluta inabilità permanente: 15 punti decurtati;
- infortunio mortale del lavoratore dipendente dell’impresa riconducibile alla violazione di una o più norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro: 20 punti decurtati;
- malattia professionale accertata e certificata al lavoratore derivante dalla violazione da parte del datore di lavoro delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro: 10 punti decurtati.
Se un’impresa o un lavoratore autonomo viene trovato a prestare servizio in un cantiere ma sprovvisto di una patente a punti che presenti almeno 15 crediti sarà punito con una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori che sta svolgendo e, comunque, non inferiore all’importo di € 6.000.
OTTENIMENTO DEI PUNTI
La reintegrazione dei punti può avvenire dopo che il soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei precedenti provvedimenti avrà frequentato i corsi di cui all’articolo 37, comma 7 del D.Lgs. 81/08. Ogni corso consente di ottenere 5 crediti, fino a un massimo di 15. Dopo 2 anni dalla notifica del provvedimento che ha decurtato i punti e a fronte dell’attestato di frequenza di uno dei corsi, la patente è incrementata di 1 credito per ogni anno successivo al secondo, sino ad un massimo di 10 crediti (qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non sia stato destinatario di ulteriori accertamenti di violazioni che hanno determinato la decurtazione di punti).
Il punteggio è inoltre incrementato di 5 crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 81/08.
Non sono tenute al possesso della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI
Obbligo per il committente o il responsabile dei lavori di verificare anche il possesso della patente a punti da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo cui sono stati affidati i lavori, anche nei casi di subappalto. Nel caso in cui l’impresa sia in possesso della qualificazione SOA, per il committente o il responsabile dei lavori dovrà accertarsi del possesso dell’attestato SOA che, come visto in precedenza, esonera l’impresa dall’avere la patente a punti.
Tra i documenti da trasmettere all’amministrazione, il committente o il responsabile dei lavori devono quindi comprendere anche la dichiarazione di aver verificato che l’impresa o il lavoratore autonomo sia in possesso della patente a punti o dell’attestato di qualificazione SOA.
In caso di violazione della verifica del possesso della patente a punti dell’impresa o del lavoratore autonomo o in caso di mancata trasmissione della dichiarazione all’amministrazione concedente di aver proceduto alla verifica, per il committente o il responsabile dei lavori è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro.