Direttiva UE 2024/825: Stretta al Greenwashing

In data 6 marzo 2024 è stata pubblicata la Direttiva 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2005/29/Ce e 2011/83/Ue per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione (cosiddetto Greenwashing).

Cos’è il greenwashing:

Il greenwashing è la strategia di comunicazione messa in atto da determinate imprese, organizzazioni o istituzioni politiche e finalizzata a costruire un’immagine di sé ingannevolmente positiva sotto il profilo dell’impatto ambientale.

Questo può essere fatto allo scopo di distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica dagli effetti negativi per l’ambiente dovuti alle proprie attività o ai propri prodotti o al fine di ottenere, agli occhi dei consumatori, un vantaggio rispetto ai propri concorrenti.

Obiettivo della Direttiva:

L’obiettivo principale della Direttiva è quello di proteggere i consumatori da pratiche di commercializzazione ingannevoli, nonché ad aiutarli a compiere scelte di acquisto più informate.

La direttiva, in estrema sintesi, punta a:

  • proibire comunicazioni su temi ambientali che risultino generiche e ingannevoli;
  • vietare l’obsolescenza precoce programmata intesa come «politica commerciale che comporta la pianificazione o la progettazione deliberata di un prodotto con una durata di vita limitata, affinché giunga prematuramente ad obsolescenza o smetta di funzionare dopo un determinato periodo o dopo un’intensità d’uso predeterminata».

Principali novità:

Proprio con lo scopo di tutelare i consumatori, con la Direttiva vengono aggiunte all’elenco UE delle pratiche commerciali vietate, una serie di strategie di marketing legate al greenwashing e all’obsolescenza precoce dei beni:

  • Marchi di sostenibilità e certificazioni:

Per esibire un marchio di sostenibilità occorrerà utilizzare un marchio stabilito dalle autorità pubbliche (es. in Italia, il marchio “Made Green in Italy”), oppure utilizzare un sistema di certificazione basato su uno standard condiviso. La verifica del rispetto di tale standard dovrà essere effettuata da un soggetto terzo rispetto sia al titolare dello standard, che all’operatore che utilizzerà la certificazione.

  • Impatto zero e neutralità climatica:

La Direttiva pone un divieto assoluto di vantare un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra, tra cui anche la CO2, sulla base della compensazione.

Il divieto non impedirà alle imprese di pubblicizzare i loro investimenti in iniziative ambientali, compresi i progetti sui crediti di carbonio, purché le aziende forniscano tali informazioni in modo non ingannevole.

  • Dichiarazioni sulle prestazioni ambientali future:

Dovranno necessariamente basarsi su un piano dettagliato e verificabile, che includa impegni chiari ed oggettivi (inclusa l’assegnazione delle risorse necessarie), e che sia pubblicamente disponibile e verificabile. Gli obiettivi dovranno essere misurabili e con scadenze precise, che dovranno essere verificate periodicamente da un soggetto terzo indipendente, le cui conclusioni dovranno essere messe a disposizione dei consumatori.

  • Green claims generici:

Saranno vietati i claims generici (es: espressioni come “green”, “ecocompatibile”, “rispettoso dell’ambiente”, “amico dell’ambiente”), cioè quelli che non siano inclusi in un marchio di sostenibilità, e la cui specificazione non sia fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso supporto o mezzo di comunicazione, a meno che non si sia in grado di dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti.

Sarà quindi possibile solo se le prestazioni ambientali siano conformi al Regolamento Ecolabel, a un sistema nazionale o regionale di assegnazione di marchi di qualità ecologica di tipo I in conformità della norma EN ISO 14024, ufficialmente riconosciuto negli Stati membri, oppure conformi alle migliori prestazioni ambientali ai sensi delle altre disposizioni comunitarie.

Anche le espressioni generiche come “consapevole”, “sostenibile” o “responsabile” dovrebbero essere evitate, se basate solo sulle prestazioni ambientali eccellenti, poiché tali dichiarazioni implicano altre caratteristiche, oltre a quelle ambientali, come le caratteristiche sociali.

Sanzioni:

Le sanzioni saranno quelle inflitte dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per pratiche commerciali ingannevoli (€ 5.000 – € 10.000.000).

Le tempistiche di attuazione:

Trattandosi di una Direttiva, questa deve essere recepita dalla legislazione dei singoli stati aderenti all’UE. Le tempistiche di attuazione stabilite dall’UE sono le seguenti:

  • 27 marzo 2026: termine ultimo per recepire le misure nella legislazione italiana;
  • 27 settembre 2026: termine ultimo per dare piena operatività alle disposizioni nella legislazione italiana.

Alcune delle pratiche regolate dalla Direttiva UE 2024/825 sono già oggi considerate ingannevoli sulla base dell’interpretazione delle norme generali contenute nel codice del consumo. Le sanzioni sono già oggi quelle applicate dall’AGCM.

Il testo completo della Direttiva UE 2024/825 è disponibile al seguente link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32024L0825

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