LA FIGURA DEL PREPOSTO

La recente riforma attuate dal Decreto Legge n. 146/2021a ha introdotto alcune importanti modifiche al testo unico della sicurezza, le più rilevanti con la legge 215/2021 che introduce l’obbligo di individuazione del preposto o dei preposti che dovranno svolgere le attività di vigilanza da parte del datore di lavoro e dei dirigenti.

Art. 2, comma 1, lett. e), D.lgs. n. 81/2008

«preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

CHI È IL PREPOSTO

Si tratta di una persona all’interno di un’organizzazione che svolge anche di fatto il compito di monitorare e supervisionare attivamente il lavoro degli altri. Esempi tipici includono capi dipartimento, direttori di ufficio, direttori di cantiere e capisquadra.

OBBLIGHI DEL PREPOSTO

La legge di conversione n. 215/2021a ha cercato di rafforzare ulteriormente il ruolo strategico del preposto ridisciplinando gli obblighi del datore di lavoro riguardo la formazione e aggiornamento di questa figura attraverso la modifica all’art. 19, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 81/2008, che com’è noto stabilisce gli obblighi del preposto.

Tale soggetto ha quindi il dovere di:

  • vigilare sul rispetto degli obblighi di legge da parte dei singoli dipendenti, ma anche sul rispetto delle regole aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro
  • vigilare sull’utilizzo dei DPI messi a disposizione
  • intervenire in caso di comportamenti non conformi, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.
  • Interrompere l’attività di un operatore in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite in tema di salute e sicurezza e farne rapporto ai superiori diretti

Quest’ultimo è stato rafforzato con l’aggiunta, sempre nel comma 1, del citato art. 19 del D.lgs. n. 81/2008, della lettera f-bis, che prevede in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza è dovere del preposto

«(…) se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate».

OBBLIGO DI INDIVIDUAZIONE

Al fine di rendere più efficaci le misure di controllo sui luoghi di lavoro, il legislatore ha modificato anche le disposizioni all’art.18., comma 1, del D.lgs. n .81/2008, inserendo la nuova lettera b)-bis che prevede l’obbligo per il datore di lavoro e il dirigente d’individuare i preposti (vedere la tabella 1).

Obbligo d’individuazione dei prepostiIl datore di lavoro e il dirigente sono tenuti a individuare i preposti per Io svolgimento dell’attività di vigilanza (art.18, comma 1, lett. b-bis, D.lgs. n. 81/2008).
Sussiste sempre l’obbligo dell’individuazione del preposto che nel caso di realtà con modesta complessità organizzativa può essere Io stesso datore di lavoro.
Preposto di sé stesso e imprese con un solo lavoratoreUn lavoratore non può essere il preposto di sé stesso.
Nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.
Formazione e aggiornamento dei prepostiLa formazione dei preposti e il loro aggiornamento devono essere svolti interamente con modalità in presenza (art. 37, comma 7-bis, D.lgs. n. 81/2008).
L’aggiornamento dei preposti passa da quinquennale a biennale; inoltre, l’obbligo dell’aggiornamento scatta ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
L’InI, con la circolare 16 febbraio 2022, n. 1, ha precisato che le nuove norme sulla formazione e l’aggiornamento del preposto entreranno in vigore solo dopo l’emanazione dell’accordo Stato-Regioni di riassetto delle attuali norme regolamentari.
TAB.1 – GLI OBBLIGHI DI INDIVIDUAZIONE E DI FORMAZIONE

Questa norma è supportata da sanzioni penali. In caso di violazione, infatti, queste persone sono soggette a reclusione da 2 a 4 mesi o con la multa da 1.500 a 6.000 euro (art. 55, comma 5, lettera d). lgs. N.81/2008).

COME VIENE INDIVIDUATO

All’interno del T.U. va osservato che è stato utilizzato il termine “individuare” e non “nominare” rendendo così la forma libera. Non vi è quindi un obbligo di nomina formale. L’organigramma aziendale continua ad avere la sua fondamentale valenza in tale ambito.

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