Regolamento PPWR: cosa cambia dal 12 agosto 2026

PPWR

Il 22 gennaio 2025 è stato pubblicato il Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, noto come PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation).

Il PPWR si applica a tutti gli imballaggi (così come definiti dall’articolo 3 e all’allegato I) che circolano nel mercato UE.

Il regolamento si pone due obiettivi: ridurre l’impatto ambientale e sulla salute umana degli imballaggi e uniformare le norme e le direttive in tutta Europa, evitando le frammentazioni nazionali.

Dal 12 agosto 2026 entreranno in vigore le prime disposizioni, cui seguiranno ulteriori obblighi progressivi fino al 2040.

Le regole di conformità per gli imballaggi del PPWR

  • Sostanze pericolose (art. 5)

La concentrazione totale di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente in tutte le componenti dell’imballaggio non deve superare i 100 mg/Kg. Per gli imballaggi a diretto contatto con gli alimenti sono previste soglie anche per il contenuto di PFAS.

  • Riciclabilità degli imballaggi (art. 6)

Tutti gli imballaggi immessi sul mercato dal 1° gennaio 2030 devono essere progettati per il riciclo. Nella stessa data verrà inoltre introdotta l’etichettatura armonizzata europea (art. 12) per la raccolta differenziata.

  • Percentuale minima di contenuto riciclato per gli imballaggi in plastica (art. 7)

Saranno poste soglie minime obbligatorie di quantità di plastica riciclata a partire dal 2030, che aumenteranno ulteriormente nel 2040.

  • Materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica (art. 8)

Entro il 12 febbraio 2028 la Commissione europea potrà presentare una proposta legislativa per definire requisiti specifici.

  • Imballaggi compostabili (art. 9)

Entro il 12 febbraio 2028 alcuni articoli (come bustina per tè, cialda per caffè o bustina per altre bevande permeabili, etichette adesive applicate a prodotti ortofrutticoli) dovranno essere compostabili.

  • Riduzione al minimo degli imballaggi (art. 10)

Dal 1° gennaio 2030 gli imballaggi dovranno essere progettati in modo che il peso e il volume siano ridotti al minimo, garantendo comunque la funzionalità.

  • Imballaggi riutilizzabili (art. 11)

Sono considerati riutilizzabili quegli imballaggi che soddisfano una serie di requisiti tecnici, tra cui il numero minimo di rotazioni possibili, che sarà oggetto di regole specifiche dal 12 febbraio 2027.

Ruoli e obblighi del PPWR

Per applicare nel modo corretto il PPWR è fondamentale identificare il proprio ruolo nella filiera (fornitore, fabbricante, produttore, distributore o importatore), così da poter adempiere ai propri specifici obblighi.

In particolare, le due figure maggiormente interessate dal PPWR sono il fabbricante e il produttore. Ma come si identificano?

Fabbricante

Il fabbricante è colui che appone il proprio nome o marchio sull’imballaggio o che ne definisce le caratteristiche tecniche (fornisce le indicazioni di progettazione). Non è quindi necessariamente chi produce l’imballaggio, ma è importante valutare alcune casistiche:

  • Per gli imballaggi per la vendita e imballaggi multipli, il fabbricante è generalmente chi imballa il prodotto finito;
  • Per gli imballaggi di trasporto, di servizio o di produzione primaria privi di marchio, il fabbricante è chi li produce;
  • Chi modifica l’imballaggio, incidendo sulla sua conformità, diventa fabbricante.

Il PPWR prevede una regola specifica per le microimprese: non vengono identificate come fabbricante anche se appongono nome e marchio sull’imballaggio se il fornitore dell’imballaggio è nello stesso Stato membro. Il fabbricante sarà il fornitore stesso.

Il fabbricante è il responsabile del Documento di Conformità (DoC – Declaration of Conformity), in cui, seguendo le indicazioni dell’allegato VII, garantisce che l’imballaggio sia conforme alle disposizioni descritte dall’articolo 5 all’articolo 12 del PPWR.

Ad oggi, visto che non tutti gli articoli riportanti le disposizioni sono applicabili, il fabbricante dovrà indicare nel documento solo i requisiti di sostenibilità dell’articolo 5 (sostanze pericolose) e dell’articolo 11 (imballaggi riutilizzabili, se applicabile).

Produttore

È il soggetto che mette a disposizione per la prima volta un imballaggio nel territorio di uno Stato membro.

Il produttore deve registrarsi nel sistema nazionale di responsabilità estesa del produttore (EPR) del Paese in cui è stabilito, sostenere i costi di gestione e riciclo dell’imballaggio e fornire annualmente le informazioni relative agli imballaggi prodotti.

Conclusione

Il PPWR quindi non si esaurisce qui: restiamo in attesa di una serie di atti e nuove disposizioni che gradualmente andranno a modificare profondamente l’intero comparto della produzione, utilizzo e gestione degli imballaggi. Prepararsi per tempo è essenziale.

Cosa deve fare un’azienda dal 12 agosto 2026?

  • Identificare se è fabbricante e/o produttore della propria filiera
  • Nel caso sia fabbricante compilare la Dichiarazione di Conformità
  • Nel caso sia produttore iscriversi al sistema nazionale di EPR e fornire le informazioni relative all’imballaggio al fabbricante

Il team di Tetris Consulting è a vostra disposizione per aiutarvi nell’identificazione del vostro ruolo nella filiera, nella compilazione del DoC, nell’interpretazione delle prossime disposizione e per ogni altra necessità in merito al PPWR.

Per approfondire:

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