Formazione sulla sicurezza per neoassunti: tempistiche e obblighi

L’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 e il D.Lgs. 81/08 stabiliscono che la formazione generale e specifica sulla sicurezza deve essere erogata prima dell’inizio delle attività lavorative, senza deroghe. Questo vale per tutti i lavoratori, inclusi quelli somministrati, che devono essere formati all’inizio dell’utilizzazione.

L’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 prevedeva un periodo transitorio di 60 giorni dalla data di assunzione per completare la formazione sulla sicurezza, consentendo temporaneamente l’adibizione del lavoratore alla mansione senza formazione completa. Tuttavia, questa disposizione è stata dichiarata illegittima perché contraria al D.Lgs. 81/08, che impone la formazione prima dell’inizio delle attività lavorative.

Oggi, l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ribadisce l’obbligo di formazione sulla sicurezza per neoassunti contestuale all’assunzione o all’inizio della somministrazione, senza deroghe temporali, allineandosi pienamente all’art. 37 del D.Lgs. 81/08.

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro, in caso di assunzioni, deve garantire che tutti i neoassunti ricevano la formazione generale e specifica sulla sicurezza prima dell’inizio delle attività lavorative, senza deroghe. Questo include anche i lavoratori somministrati, che devono essere formati contestualmente all’inizio dell’utilizzazione. La formazione deve essere erogata in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, del trasferimento o cambiamento di mansioni, o dell’introduzione di nuove attrezzature/tecnologie.

La mancata formazione espone il datore di lavoro a sanzioni penali e civili, soprattutto in caso di infortunio del lavoratore, come ribadito dalla Cassazione.

DIRITTI DEL LAVORATORE

In ambito civile, il lavoratore può rifiutare mansioni non accompagnate da adeguata formazione, come confermato dalla Sentenza Cassazione Civile n.1401/2012.

CONCLUSIONI

In conclusione, il datore di lavoro deve organizzare la formazione sulla sicurezza prima dell’inizio delle attività lavorative, senza deroghe, pianificando con anticipo corsi generali e specifici per evitare sanzioni penali e civili. L’affiancamento a colleghi esperti non sostituisce l’obbligo formativo, come ribadito dalla Cassazione. La mancata formazione è un reato permanente, con responsabilità fino alla regolarizzazione. Investire in formazione tempestiva non solo eveta rischi legali, ma tutela concretamente la salute dei lavoratori.

Invitiamo tutte le aziende ad adeguare le procedure e le prassi eventualmente non in linea con la Normativa e a programmare la formazione dei neoassunti contestualmente all’assunzione/ inizio del contratto di somministrazione.

Siamo a disposizione per ulteriori informazioni e approfondimenti.

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