A partire dal 1° gennaio 2026 il Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM) istituito dal Regolamento UE n. 2023/956 è entrato nella sua fase definitiva.
A partire da tale data, gli importatori di merci soggette al CBAM, nonché i loro rappresentanti doganali indiretti, devono obbligatoriamente possedere lo status di “dichiarante CBAM autorizzato”, come previsto all’art. 4.
Tuttavia, con l’entrata in vigore del Regolamento UE n. 2025/2083, sono state adottate delle modifiche al Regolamento UE 2023/956 che, pur non intervenendo direttamente sul citato art. 4, introducono alcune semplificazioni di grande rilievo.
Esenzione de minimis:
Tra le novità più rilevanti si evidenzia l’introduzione di una soglia di esenzione per quantità (Esenzione de minimis) secondo art. 2bis, applicabile a tutte le merci CBAM ad eccezione di energia elettrica e idrogeno.
Gli importatori sono esentati dagli obblighi derivanti dal Regolamento se la massa netta di tutte le merci CBAM importate in un anno civile non supera cumulativamente la soglia di 50 tonnellate.
Tale soglia è basata su un calcolo definito all’allegato VII del Regolamento UE n. 2025/2083 ed è soggetta a rivalutazione annuale da parte dell’UE.
Gli importatori dovranno dichiarare – a far data dal 1° gennaio 2026 – tale esenzione nella pertinente dichiarazione doganale.
Si evidenzia che, qualora entro l’anno civile tale soglia venga superata, l’importatore diventa immediatamente soggetto a tutti gli obblighi derivanti dal regolamento CBAM per quanto riguarda il totale delle emissioni incorporate in tutte le merci importate in tale anno civile pertinente.
Obblighi confermati per chi supera la soglia:
Le aziende che superano la soglia delle 50 tonnellate annue restano pienamente nel perimetro CBAM e devono prepararsi alla fase definitiva del meccanismo.
Dal 1° gennaio 2026, è infatti necessario:
- presentare una dichiarazione CBAM annuale;
- comunicare le emissioni incorporate nei beni importati;
- acquistare e restituire i certificati CBAM corrispondenti.
La dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di importazione, quindi con prima relazione annuale da presentare entro il 30 settembre 2027 con dati relativi alle importazioni effettuate nell’anno 2026.
Status dichiarante CBAM autorizzato:
Lo status di dichiarante CBAM autorizzato, dal 1° gennaio 2026 diventa condizione necessaria per poter importare merci CBAM nella fase definitiva.
Il Regolamento 2025/2083 ha semplificato la procedura di autorizzazione, chiarito i requisiti di affidabilità finanziaria e organizzativa e reso più lineari i controlli da parte delle autorità competenti.
La principale novità introdotta riguarda la possibilità temporanea di importare merce CBAM in assenza di qualifica di dichiarante autorizzato CBAM qualora sia stata già presentata al registro CBAM l’istanza di ottenimento dell’autorizzazione.
La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo 2026 (e prima dell’importazione di merci CBAM) e permette all’importatore (o rappresentante doganale indiretto) di continuare ad importare tali merci fino a quando l’autorità competente non adotti la pertinente decisione e comunque non oltre il 27 settembre 2026.
Sintesi degli adempimenti:
In data 24 dicembre 2025 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha rilasciato la Circolare n.36/2025 che riporta una sintesi degli adempimenti e delle relative istruzioni operative: si allega il documento completo per riferimento.
Per ulteriori approfondimenti relativi al CBAM si rimanda agli articoli riportati in seguito:
- Regolamento 2023/956: meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM): https://www.tetrisconsulting.it/regolamento-2023-956-meccanismo-di-adeguamento-del-carbonio-alle-frontiere-cbam/
- CBAM: Posticipo scadenza e definizione valori predefiniti per il calcolo delle emissioni: https://www.tetrisconsulting.it/cbam-posticipo-scadenza-e-definizione-valori-predefiniti-per-il-calcolo-delle-emissioni/