A partire dal 13 febbraio 2026 tutti i produttori di rifiuti iscritti a RENTRI saranno tenuti alla gestione del formulario di trasporto (FIR) in formato digitale.
Riportiamo nel seguito i principali adempimenti e modalità di utilizzo del FIR in formato digitale, (denominato xFIR), secondo quanto riportato nella presentazione esplicativa predisposta dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
La presentazione in formato completo è disponibile al seguente link:
https://www.rentri.gov.it/default/media/formazione/FIR_digitale_Autunno2025.pdf
Soggetti obbligati:
L’obbligo di utilizzo del FIR Digitale si applica a:
- produttori iscritti a RENTRI con più di 10 dipendenti: FIR digitale per tutti i rifiuti (pericolosi e non)
- produttori iscritti a RENTRI fino a 10 dipendenti: FIR digitale obbligatorio per rifiuti pericolosi, possibilità di utilizzo FIR cartaceo per rifiuti non pericolosi
I produttori di rifiuti non iscritti a RENTRI (solo rifiuti non pericolosi) continuano ad utilizzare il FIR in formato cartaceo.
I FIR dovranno essere sottoscritti con firma digitale da ogni operatore (produttore/detentore, trasportatore e destinatario) intervenuto nella movimentazione dei rifiuti.
Stampa cartacea del FIR digitale:
Al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto, il rifiuto è accompagnato da una stampa del FIR digitale. In alternativa, durante il trasporto è garantita la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l’utilizzo di dispositivi mobili.
La stampa cartacea del FIR digitale non necessita di sottoscrizione con firma autografa da parte del produttore /detentore o da parte del trasportatore e non è soggetta alla conservazione per tre anni prevista dall’art.193 comma 4 del Dlgs 152/2006.
La vidimazione e la compilazione del xFIR deve comunque avvenire in modalità digitale.
Gestione del FIR digitale da parte degli operatori:
Prima dell’avvio del trasporto Il FIR digitale può essere:
- emesso e compilato dal produttore/detentore oppure dal trasportatore (su richiesta del produttore/detentore), secondo le istruzioni contenute nel Decreto Direttoriale n. 251/2023.
- modificato dal produttore/detentore e dal trasportatore
- annullato dal soggetto che lo ha vidimato
Al momento dell’avvio del trasporto, il FIR digitale deve essere:
- Completo dei dati relativi a: produttore/ detentore, destinatario, trasportatore (uno o più), intermediario (se presente), caratteristiche del rifiuto, data e ora di inizio trasporto, cognome e nome del conducente, targa automezzo.
- Firmato digitalmente da produttore/detentore e trasportatore
Dopo l’avvio del trasporto (una volta che trasportatore e produttore hanno formato digitalmente il FIR), il FIR non può essere annullato ed i seguenti dati non possono più essere modificati: produttore /detentore, destinatario, trasportatore, intermediario, caratteristiche del rifiuto, data e ora di inizio trasporto, cognome e nome del conducente, targa automezzo
Alla conclusione del trasporto il destinatario sottoscrive digitalmente il FIR al momento della presa in carico o del respingimento del rifiuto e restituisce tramite il RENTRI, entro due giorni lavorativi, la copia completa del FIR digitale a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione.
Conservazione a norma del FIR digitale:
La copia completa del FIR digitale restituita dal destinatario è soggetta a conservazione digitale a norma, al fine di garantire l’accessibilità dei dati, la loro utilizzabilità , integrità , autenticità e reperibilità .
Produttore, trasportatore e destinatario devono trasferire la copia completa del FIR al sistema di conservazione almeno una volta all’anno; resta ferma la facoltà per ogni operatore di procedere con maggiore frequenza al predetto trasferimento.
Trasmissione dei dati dei FIR a RENTRI:
Dal 13 febbraio 2026 sarà obbligatoria anche la trasmissione al RENTRI dei dati dei FIR digitali relativi ai rifiuti pericolosi.
La trasmissione può essere effettuata mediante interoperabilità tra i sistemi gestionali degli utenti e il RENTRI o mediante servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI e può essere effettuata dal produttore/detentore oppure, per suo conto, dal soggetto delegato o dal trasportatore (a cui il produttore ha chiesto la vidimazione e la compilazione del FIR).
Nel caso di trasporto dei propri rifiuti pericolosi, alla trasmissione dei dati procede il produttore iniziale.
La trasmissione dei dati al RENTRI va effettuata nel rispetto delle diverse tempistiche previste per l’annotazione del movimento sul registro cronologico di carico e scarico.
I dati da trasmettere sono quelli contenuti nella copia completa del FIR, compilata e sottoscritta dal destinatario. Se, entro i termini previsti per la trasmissione, non si dispone della copia completa, è possibile trasmettere i dati disponibili ed effettuare una seconda trasmissione al RENTRI non appena disponibile la copia completa del FIR.
In caso di annullamento del FIR digitale (che può avvenire solo prima dell’avvio del trasporto da parte del soggetto che lo ha emesso), i dati del FIR non devono essere trasmessi.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni e approfondimenti.