Direttiva UE 2023/1791 sull’Efficienza Energetica: novità per le aziende

La Direttiva UE 2023/1791 propone la tematica dell’efficienza energetica come fondamentale e prioritaria nella lotta ai cambiamenti climatici, con obiettivi di riduzione del consumo energetico da raggiungere entro il 2030.

La nuova Direttiva sostituisce i precedenti criteri di obbligatorietà, grandi imprese ed energivori, con il nuovo requisito dei consumi energetici

Quadro normativo:

Nel seguito è riportata la sintesi del quadro normativo attuale:

  • la Direttiva 2023/1791 è entrata in vigore il 10 ottobre 2023 ma, come tutte le Direttive europee, necessita di recepimento nella normativa nazionale italiana.
  • Il termine fissato per il recepimento era il 11 ottobre 2025 ma attualmente non risulta ancora effettuato; sono in circolazione bozze di decreto attuativo ma al momento non si hanno indicazioni ufficiali.
  • Il recepimento in Italia andrà a sostituire e aggiornare le disposizioni attualmente in vigore in materia di efficienza energetica, stabilite nel D.Lgs.102/2014.
  • È prevista la definizione di linee guida da parte di ENEA per l’applicazione dei requisiti specifici che saranno approvate dal MASE entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto di recepimento

Novità principali:

La novità principale introdotta dalla Direttiva 2023/1791 riguarda la classificazione delle imprese: sparisce infatti la categoria “grandi imprese” prevista dal D.Lgs.102/2014 che si basava su numero di dipendenti e fatturato aziendale.

Il criterio di applicabilità diventa il consumo energetico complessivo, ottenuto considerando tutte le fonti energetiche utilizzate e calcolando il valore medio degli ultimi 3 anni.

La Direttiva si applica alle aziende con consumo annuo medio di energia superiore a 10 TJ ; tali aziende saranno obbligate a redigere una Diagnosi Energetica conforme a standard riconosciuti, come la UNI CEI EN 16247

Alle imprese con consumi superiori a 85 TJ viene imposto anche l’obbligo di adottare e mantenere un sistema di gestione dell’energia, certificato da un organismo indipendente secondo le pertinenti norme europee o internazionali (rif. UNI CEI EN ISO 50001).

Tutte le imprese soggette alla Direttiva dovranno:

  • elaborare un piano d’azione per il miglioramento dell’efficienza, basato sulle raccomandazioni emerse dall’audit energetico
  • pubblicare i risultati e lo stato di avanzamento del piano di azione con frequenza annuale
  • trasmettere ad ENEA la documentazione relativa agli audit energetici e ai piani di azione

N.B.: Nel caso di imprese multisito, viene confermata la possibilità di effettuare la clusterizzazione dei siti soggetti all’obbligo, come attualmente previsto con il D.Lgs. 102/2014.

Obblighi e scadenze:

Le scadenze previste dalla Direttiva 2023/1791 sono piuttosto stringenti, considerati i tempi per l’elaborazione della documentazione necessaria:

  • Ottobre 2026 per la realizzazione della diagnosi energetica, con successivo rinnovo ogni 4 anni
  • Ottobre 2027 per l’ottenimento della certificazione del Sistema di Gestione dell’energia

Le scadenze potranno essere confermate o modificate dal Decreto di recepimento nazionale.

Nel seguito si riporta tabella di sintesi degli adempimenti e relative scadenze

Consumo energetico annuo medio nei 3 anni precedentiEntro 11 Ottobre 2026Entro 11 Ottobre 2027
> 85 TJ
(corrispondenti a circa 2.400 TEP)
– Diagnosi energetica obbligatoria (rinnovo ogni 4 anni)
–  Sviluppo Piano di Azione da attuare entro 3 anni dalla Diagnosi energetica 
Certificazione Sistema di Gestione dell’energia
> 10 TJ
(corrispondenti a circa 280 TEP)
– Diagnosi energetica obbligatoria (rinnovo ogni 4 anni)
–  Sviluppo Piano di Azione da attuare entro 3 anni dalla Diagnosi energetica 
//

Esenzioni:

Sono esentate dagli obblighi sopra descritti le imprese che:

  • hanno un contratto di rendimento energetico EPC che includa gli elementi di un sistema di gestione dell’energia, e che rispetti i requisiti della direttiva (allegato XV)
  • sono dotate di un sistema di gestione ambientale (ISO 14001) che includa una diagnosi energetica che rispetti i requisiti specificati dalla direttiva (allegato VI).

Sanzioni:

Secondo le normative vigenti, sono previste sanzioni amministrative che variano dai 2.000 ai 40.000 Euro per i soggetti obbligati inadempienti.

Tuttavia, solo l’effettivo recepimento della Direttiva nell’ordinamento nazionale consentirà di definire con maggiore precisione scadenze e requisiti applicabili.

Consigli:

Suggeriamo di effettuare fin da subito una verifica dei propri consumi energetici per verificare se l’azienda rientra nel nel campo di applicazione della Direttiva 2023/1791.

Il decreto attuativo potrebbe mantenere le scadenze previste dalla Direttiva, lasciando quindi poco tempo per gli adeguamenti necessari.

Il team di Tetris Consulting è a disposizione per supporto e approfondimenti.

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