Come riportato nella nostra newsletter del 05/09/2025 l’aggiornamento del Regolamento CLP ha portato ad una nuova classificazione del piombo metallico, con effetti sulla classificazione e gestione di merci e rifiuti contenenti tale sostanza.
A partire dal 01/09/2025 quindi, molti prodotti finora esenti, sarebbero potuti rientrare nel campo di applicazione dell’ADR.
Accordo Multilaterale M366
In data 08/08/2025 l’Italia ha presentato una proposta di Accordo Multilaterale relativo al trasporto di leghe contenenti piombo. Tale accordo è diventato ufficiale a seguito della sottoscrizione da parte della Slovenia in data 27/08/2025 (con successiva ufficializzazione su portale UNECE in data 12/09/2025
Ad oggi, anche la Francia ha sottoscritto l’accordo che risulta quindi valido nel territorio dei 3 stati aderenti.
Cosa prevede l’accordo
L’accordo prevede la deroga al trasporto in ADR nel caso vengano rispettati tutti i requisiti elencati nel testo dell’accordo stesso.
L’accordo si applica esclusivamente alle leghe metalliche classificate come UN 3077 – sostanza pericolosa per l’ambiente, solida, n.a.s., PG III, contenenti:
• ≥ 0,25% di piombo massivo (diametro delle particelle ≥ 1 mm), oppure
• ≥ 0,025% di piombo in polvere (diametro delle particelle < 1 mm)
Queste leghe possono essere trasportate senza altri requisiti ADR se:
• Non rientrano in altre classi di pericolo oltre la Classe 9;
• Sono poco solubili in acqua;
• Sono imballate in contenitori a tenuta di polvere e resistenti all’acqua (oppure rivestiti) o trasportate alla rinfusa secondo i codici VC1 o VC2.
L’accordo sarà valido fino al 31 agosto 2027 e potrebbe successivamente essere incluso nella prossima edizione dell’ADR (ed. ADR 2027 in vigore dal 01/07/2027).
Trovate di seguito il link per scaricare l’accordo in lingua inglese e la traduzione (non ufficiale) in italiano.
I nostri uffici sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e approfondimento sul tema.