Novità ADR da settembre 2025: trasporto merci contenenti Piombo

Dal 1° Settembre 2025 è in vigore il nuovo Regolamento Delegato UE/2024/197 del 19 ottobre 2023 che modifica il regolamento CLP (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze.

La modifica è relativa alla classificazione del piombo metallico che viene ora considerato sostanza tossica per gli organismi acquatici, con ricadute sulla classificazione e gestione dei rifiuti contenenti piombo.

In particolare, sono considerate pericolose in quanto ecotossiche:

  • Le miscele polverulente (particelle con diametro < 1 mm) contenenti più dello 0,025% di Piombo
  • Le miscele solide (particelle con diametro ≥  1 mm) contenenti più dello 0,25% di Piombo

Questa classificazione ha conseguenze dirette sulla classificazione dei rifiuti contenenti piombo ai fini del trasporto su strada, in base all’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR).

Cosa cambia:

A partire dal 1° Settembre 2025, i rifiuti solidi contenenti piombo al di sopra delle soglie sopra indicate, precedentemente esclusi dalla normativa ADR (in quanto il piombo metallico non era classificato come pericoloso ai sensi del CLP), devono essere considerati merci pericolose per il trasporto e quindi soggetti alle prescrizioni ADR.

In particolare, tali miscele rientrano nella Classe ADR 9, specificamente come:

UN 3077 – MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, N.A.S., Classe 9, Gruppo d’imballaggio III

Diventa quindi obbligatorio:

  • L’utilizzo di imballaggi omologati secondo ADR
  • La presenza di etichettatura ADR (numero ONU, pittogramma di pericolo)
  • L’emissione del Formulario di Trasporto con tutte le informazioni previste
  • L’impiego di trasportatori autorizzati ADR
  • La formazione ADR del personale coinvolto

Ambito di applicazione:

Tra i soggetti interessati a queste importanti novità possono rientrare le aziende che lavorano ottone, acciai al piombo, leghe di alluminio contenti piombo.

La nuova classificazione CLP del piombo non è da ritenere applicabile ai manufatti che sono considerati “articoli” ai sensi del Regolamento REACH (UE) 1907/2006 , e quindi non produce novità su tali manufatti.

Ai sensi dell’art. 3 punto 3 del Regolamento UE 1907/2006 (Regolamento REACH) un “articolo” è definito come “un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica”.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano alcuni dettagli applicativi che possono aiutare nell’analisi della situazione aziendale specifica (si riporta l’ottone solo come esempio):

  • barre o matasse di ottone: sono considerate “articoli” e non miscele ai sensi del Regolamento REACH (la loro forma ha carattere prevalente rispetto alla composizione chimica). Non essendo riconducibili alle definizioni di “miscela” né configurabili come oggetto, macchinario, apparecchio o dispositivo di cui all’ADR, sono escluse dall’applicazione delle novità;
  • billette o pani di ottone: sono considerate “miscele” ai sensi del Regolamento REACH (la loro forma non ha carattere prevalente rispetto alla composizione chimica); se il contenuto di piombo supera le soglie sopra indicate, devono essere classificate come “miscele pericolose” e gestite secondo ADR;
  • torniture o bave di stampaggio di ottone: si tratta di rifiuti o di sottoprodotti che vengono considerati “miscele” ai sensi del regolamento REACH e pertanto, se il contenuto di piombo supera le soglie sopra indicate, devono essere classificate come “miscele pericolose” e gestite secondo ADR;
  • spezzoni o cascami di barra di ottone: si tratta di rifiuti o sottoprodotti per i quali valgono le stesse condizioni precisate al punto precedente.

Suggerimenti:

Consigliamo a tutte le aziende interessate di effettuare il prima possibile i necessari approfondimenti sulle specifiche casistiche aziendali, al fine di poter procedere all’eventuale adeguamento alle regole ADR.

Suggeriamo di:

  • Verificare la presenza di piombo nei rifiuti prodotti, anche come componente non prevalente
  • Verificare la percentuale di piombo all’interno dei rifiuti identificati come potenzialmente soggetti
  • Verificare che i trasportatori incaricati siano dotati di autorizzazione e mezzi conformi ad ADR
  • Classificare correttamente i rifiuti ai fini del trasporto e aggiornare la documentazione tecnica
  • Adeguare le pratiche di imballaggio, etichettatura e movimentazione
  • Formare o aggiornare il personale coinvolto
  • Verificare la necessità di nomina del consulente ADR

I nostri uffici sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e approfondimento sul tema.

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